Art. 2

In vigore dal 12 mar 1999
1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano, di cui all'allegato B (che forma parte integrante del presente decreto). 2. Nessun agente può essere abilitato alla condotta dei convogli in servizio sulle linee tramviarie urbane se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell'allegato B sopra citato.
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