Art. 4

In vigore dal 12 mar 1999
1. Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870, 2 maggio 1906, n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 1998 Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 76
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-rd-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo