Art. 4
In vigore dal 12 mar 1999
1. Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870, 2 maggio 1906, n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 1998
Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 76
Storico versioni
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