Art. 3
In vigore dal 12 mar 1999
1. Restano confermate le abilitazioni già rilasciate al personale di cui agli in forza della precedente normativa. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i certificati di idoneità relativi alle suddette abilitazioni devono essere sostituiti con i nuovi modelli previsti.
2. Il personale di cui all', che alla data di entrata in vigore del presente decreto è addetto alla condotta di convogli tramviari in servizio urbano ma non è in possesso della patente di guida di categoria D e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria D può, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedere la sostituzione della precedente abilitazione con il certificato di idoneità di cui all' dell'allegato B, purchè in possesso della patente di guida di categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria B.
Storico versioni
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