Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti›Parte terza
Art. 20
Agenti abilitati alla condotta dei mezzi di trazione nelle manovre ed alla loro sorveglianza negli stazionamenti
In vigore dal 12 mar 1999
1. Le aziende esercenti possono adibire alla condotta dei mezzi di trazione per le manovre di stazione agenti da esse riconosciuti idonei.
2. Per il servizio di manovra nell'interno dei depositi e delle rimesse, per i carrelli trasversatori e per le piattaforme, le aziende medesime possono avvalersi dell'opera di agenti da esse ritenuti idonei e che rivestano le mansioni di operai addetti alla manutenzione dei mezzi di trazione.
3. Un elenco degli agenti di cui al presente articolo, sottoscritto dal direttore di esercizio o dal responsabile del servizio della trazione, deve essere affisso nei locali del deposito, rimessa od officina.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-aan-20