Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti›Parte terza
Art. 19
Abilitazione di ingegneri ed altri agenti dell'azienda esercente
In vigore dal 12 mar 1999
1. Gli ingegneri dell'azienda esercente addetti a qualsiasi servizio ed i funzionari addetti al servizio della trazione e del materiale mobile (parte tecnica), i quali siano dall'azienda stessa dichiarati idonei a condurre i mezzi di trazione in servizio presso l'azienda medesima e non abbiano oltrepassato il quarantacinquesimo anno di età, possono essere a ciò abilitati purchè sostengano, con esito favorevole, la prova pratica di condotta dei mezzi, di cui al terzo comma dell', restando esonerati dall'esame scritto ed orale. Deve però essere previamente presentato al direttore dell'U.S.T.I.F. competente il documento di cui al punto f) dell'; lo stesso direttore rilascia il certificato di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-aan-19