Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agentiParte terza

Art. 18

Passaggio dei macchinisti dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra

In vigore dal 12 mar 1999
1. Gli agenti dichiarati idonei alle mansioni di macchinista ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda a quello di un'altra su specifica proposta, da parte di quest'ultima, al direttore dell'U.S.T.I.F. competente. 2. Alla proposta vanno allegati i seguenti documenti: a) certificato del direttore di esercizio della ferrovia proponente dal quale risulti che il macchinista gode della sua fiducia e che è stata verificata la compatibilità dell'abilitazione posseduta con il sistema ed i mezzi di trazione in esercizio sulla linea o gruppo di linee esercitate; b) certificato di idoneità rilasciato dal direttore dell'U.S.T.I.F. di cui al precedente ; c) certificati di cui alle lettere b) e c) dell'. 3. Il direttore dell'U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilità del passaggio, previo esame suppletivo orale sulle materie di cui alle lettere a), b), c), h), i), l) del precedente . Quando il medesimo direttore giudichi ammissibile tale passaggio, ne concede l'autorizzazione alla nuova azienda; nel caso in cui - anche a seguito del mancato superamento dell'esame suppletivo di cui sopra - giudichi il passaggio inammissibile, ne dà motivata comunicazione all'azienda proponente. 4. Analogamente si procede: a) per il passaggio di macchinisti provenienti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio di ferrovie concesse od in gestione governativa; in questo caso il certificato di idoneità alle mansioni di macchinista è quello rilasciato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.; b) per il passaggio di macchinisti abilitati per una linea, o per un gruppo di linee, al servizio su altra linea o su altro gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda. In questo caso non occorre allegare documenti alla proposta, semprechè non si tratti di linee soggette alla competenza di altro U.S.T.I.F., nel qual caso basta il documento di cui alla lettera sub b) del comma 2 del presente articolo; c) per il passaggio di conducenti di mezzi di trazione da una ferrovia privata ad altra, pure privata. 5. L'autorizzazione data per una linea, o gruppo di linee, resta valida anche per le stesse linee o parti di esse che dovessero staccarsi per essere esercitate da altra azienda.
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