Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agentiParte terza

Art. 17

Macchinisti di mezzi di trazione di ferrovie private

In vigore dal 12 mar 1999
1. Per gli esami dei macchinisti dei mezzi di trazione di ferrovie private di seconda categoria, la proposta di abilitazione è presentata corredata della documentazione di cui all'. Si può però derogare,in tutto o in parte, alle condizioni stabilite dall' (ferma restando - in ogni caso - la necessità della documentazione di cui ai punti b) e c) dello stesso ), quando ricorrano speciali circostanze, previa autorizzazione dell'U.S.T.I.F. competente. 2. La commissione degli esami di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici nominati dal direttore dell'U.S.T.I.F. e da un tecnico nominato dall'azienda esercente la ferrovia privata. 3. Qualora il mezzo di trazione che fa servizio sul binario privato sia destinato a circolare anche sui binari di una ferrovia o tramvia pubblica, alla commissione è aggregato, con diritto di voto, un funzionario tecnico dell'azienda esercente questa ferrovia o tramvia.
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