Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agentiParte seconda

Art. 13

Passaggio dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra

In vigore dal 12 mar 1999
Passaggio dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra 1. Gli agenti dichiarati idonei alle varie mansioni di movimento, ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra che ne faccia proposta, mediante presentazione da parte di quest'ultima al direttore dell'U.S.T.I.F. nella cui competenza cadono le linee della nuova azienda, della seguente documentazione: certificati di cui alle lettere b) e c) dell'; verbale di esami dal quale risulti l'avvenuto conseguimento della abilitazione a quelle specifiche mansioni di movimento; dichiarazione del direttore di esercizio dell'azienda proponente dalla quale risulti essersi accertato che l'agente preposto è idoneo al sevizio sulla nuova linea. 2. Il direttore dell'U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilità del passaggio, che è però subordinato all'esito di un esame suppletivo orale sulle materie di cui ai punti b), c) e d) del precedente . 3. Analogamente si procede per il passaggio di agenti abilitati al movimento per una sola linea, o gruppo di linee, al servizio di altra linea, o gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda. 4. La medesima procedura si applica anche per il passaggio di agenti abilitati al movimento per le linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio delle aziende esercenti ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa, metropolitane e tramvie extraurbane.
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