Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti›Parte Prima
Art. 9
Periodo di tirocinio
In vigore dal 12 mar 1999
1. L'agente che ha conseguito l'abilitazione effettua un periodo di tirocinio, in coppia con altro agente responsabile dello svolgimento del servizio, nella misura di cui appresso:
a) agenti addetti alla circolazione dei mezzi: da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi; il direttore di esercizio stabilisce, in relazione alle caratteristiche ed alle necessità dell'esercizio e per le varie mansioni, la durata del periodo di cui sopra, previo benestare U.S.T.I.F.;
b) agenti di condotta dei mezzi di trazione (macchinisti): una percorrenza di 5000 km alla guida dei vari mezzi in servizio presso l'azienda, distribuiti sull'intera rete per la quale è stata conseguita l'abilitazione.
2. Al termine del periodo suddetto, il responsabile del servizio rilascia opportuno benestare attestante che l'agente che ha effettuato il tirocinio è in grado di prestare servizio da solo. Il direttore di esercizio riferisce al direttore U.S.T.I.F., il quale provvede a rilasciare il certificato di idoneità di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-aan-9