Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti›Parte Prima
Art. 7
Esame successivo per i candidati giudicati non idonei
In vigore dal 12 mar 1999
1. I candidati giudicati non idonei in un primo esame possono essere riproposti per un secondo esame, anche da diversa azienda, purchè siano decorsi almeno sei mesi dalla precedente prova.
2. L'ammissione ad un terzo o a successivi esami è subordinata al decorso di almeno un anno dall'ultima prova.
Storico versioni
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