Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agentiParte Prima

Art. 3

Commissione esaminatrice

In vigore dal 12 mar 1999
1. La commissione esaminatrice è composta come di seguito specificato: a) per l'idoneità di agenti addetti al movimento: dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente o da un suo delegato che assume la funzione di presidente; da due funzionari dell'azienda esercente, di volta in volta appositamente nominati dal direttore di esercizio; b) per l'idoneità alla condotta dei mezzi di trazione: dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente o da un ingegnere dal medesimo delegato che assume la funzione di presidente; da un funzionario ingegnere dello stesso ufficio; dal direttore di esercizio dell'azienda esercente o da un funzionario tecnico dallo stesso delegato. Ai membri della commissione spetta il compenso previsto dai singoli ordinamenti aziendali.
Storico versioni

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