Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agentiParte seconda

Art. 12

Abilitazione provvisoria

In vigore dal 12 mar 1999
1. Il direttore di esercizio, in caso di urgenti documentate esigenze di servizio, può far luogo, senza l'intervento dell'U.S.T.I.F., ad esami per l'abilitazione al movimento e valersi, provvisoriamente, dell'opera degli agenti riconosciuti idonei, dandone però immediata comunicazione al direttore dell'U.S.T.I.F. con la trasmissione del verbale di esami ed inviando entro un mese, per ciascun agente dichiarato idoneo, la documentazione di cui all'. 2. In tale evenienza, la commissione esaminatrice è nominata e presieduta dal direttore di esercizio. 3. Il direttore dell'U.S.T.I.F. dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilità all'esame degli agenti, i quali debbono essere riesaminati secondo le norme generali entro tre mesi. 4. Gli agenti che il direttore dell'U.S.T.I.F. ritiene non ammissibili all'esame sono immediatamente esonerati dalle funzioni di movimento così come pure quelli che in seguito all'esame venissero dichiarati non idonei.
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