Art. 4
Presentazione delle domande
In vigore dal 26 ago 1998
1. I soggetti di cui all', comma 1, che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all', commi 1 e 2, per ciascun periodo di imposta ed entro i termini di cui all', devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una domandadichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema approvato dal citato dicastero, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le seguenti indicazioni:
a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività, ivi compreso, se disponibile, un recapito di posta elettronica per le comunicazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all', comma 1.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui all', comma 1, lettera a), il soggetto richiedente inoltre dichiara:
a) quantità del personale da assumere con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
b) di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro;
c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3 dell';
d) di esercitare attività, ove di nuova costituzione, che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
e) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subirà riduzioni nel corso del periodo agevolato;
f) che l'incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto richiedente;
g) che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052, e successive modificazioni.
3. Ai fini delle agevolazioni di cui all', comma 2, lettera a), il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:
a) quantità e tipologia dei contratti di ricerca da commissionare a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, con descrizione sintetica dell'oggetto;
b) di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;
c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per gli stessi contratti di ricerca, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'.
4. Ai fini delle agevolazioni di cui all', comma 2, lettera b), il soggetto richiedente, oltre quanto indicato al comma 1, dichiara:
a) quantità e descrizione sintetica delle borse di dottorato da concedere ai fini delle predette agevolazioni;
b) di realizzare, nel periodo di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relativi a borse di dottorato;
c) di non fruire di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per le stesse spese di cui alla lettera b), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, dell'.
5. I soggetti di cui all', comma 1, lettera e), devono altresì dichiarare che l'investimento in ricerca di cui all', comma 1, lettere b) e c), è da ritenersi aggiuntivo, con riferimento ai parametri indicati al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-07-22;275#art-4