Art. 7

Controllo e monitoraggio

In vigore dal 26 ago 1998
1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può in qualsiasi momento verificare la validità della documentazione o della dichiarazione di cui all', commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonché effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al presente decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi ministeriali. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario è escluso dalle agevolazioni di cui al presente decreto. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilità dei contraenti e degli importi contrattuali erogati. 2. Il Ministero delle finanze comunica al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito è fatto valere. I Ministeri delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica revoca le agevolazioni. 3. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società o di enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali. 4. Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono a carico della disponibilità del Fondo.
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