Art. 9
Regolazione contabile dei crediti di imposta
In vigore dal 26 ago 1998
1. Alla regolazione contabile dei crediti di imposta fruiti si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'apposita unità previsionale di base 4.1.2.5. - Devoluzione di proventi (capitolo 3536) - dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, e corrispondenti unità per gli anni successivi, per il conseguente versamento ai pertinenti capitoli ed articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. I fondi già iscritti sulla predetta unità previsionale sono integrati annualmente di un importo pari alle quote che il CIPE determina in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, ai sensi dell', comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 luglio 1998
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Berlinguer
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 221
Storico versioni
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