Art. 8
Termine per la presentazione delle domande
In vigore dal 26 ago 1998
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' e l'ufficio competente per la loro ricezione sono determinati da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I decreti indicano altresì le modalità di comunicazione utilizzate dal Ministero predetto nei confronti dei soggetti ammessi a beneficiarne ai sensi dell'.
2. A partire dall'anno 1999 le modalità di inoltro delle domande - dichiarazioni di cui all', le modalità di sottoscrizione, identificazione e trasmissione dei documenti o delle dichiarazioni di cui all', commi 3 e 5, possono essere modificate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche in relazione all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici, nonché all'adozione dei regolamenti di cui all' della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti decreti, altresì, possono integrare le indicazioni da contenere nelle domandedichiarazione di cui al precedente per esigenze di monitoraggio e controllo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-07-22;275#art-8