Art. 1

Ambito operativo

In vigore dal 26 ago 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997; Visto, in particolare, l' della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione; Visto il comma 5 del predetto che ne esclude dall'applicazione i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06: settori disciplinati dal trattato CECA; costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998; Considerato di non accogliere l'osservazione contenuta nel predetto parere in merito all'opportunità di fissare nel presente regolamento i termini per la presentazione delle domande e le modalità di inoltro e documentazione, in quanto il rinvio a decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trova le sue giustificazioni pratiche nell'impossibilità di definire in sede di regolamento medesimo i tempi nei quali, in ciascun anno e per tutto il periodo di vigenza dell'atto, si renderanno disponibili le risorse finanziarie necessarie per la copertura delle agevolazioni, con la loro connessa quantificazione, nonché nella necessità di adeguare, con la massima flessibilità, gli aspetti di mero dettaglio della procedura per l'ammissione alle agevolazioni alle normative in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici e di semplificazione della documentazione amministrativa, in corso di continua evoluzione; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-3903M del 16 luglio 1998; Adotta il seguente regolamento: . Ambito operativo 1. Ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente decreto disciplina le modalità di concessione di un credito di imposta per: a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca; b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 46; c) l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma di ricerca è concordato con il beneficiario. 2. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per "ricerca", la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C; b) per "università", le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato; c) per "consorzi interuniversitari", i consorzi costituiti tra i soggetti di cui alla lettera b), ai sensi degli articoli 91, ultimo comma, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio del 1980, n. 382; d) per "centri interuniversitari", i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; e) per "titolo di formazione postlaurea", il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia; f) per "fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca", le fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento diretto di attività di ricerca; g) per "soggetti operanti nel territorio nazionale", i soggetti ivi residenti o anche non residenti, che possiedono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. h) per "aree depresse", le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b) del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle ammesse in deroga ai sensi dell'articolo 92, n. 3, lettera a) n. 3, lettera c) del trattato istitutivo della Comunità; i) per "Fondo" e "disponibilità del Fondo", il fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall' della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
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