Art. 3
Importo dei crediti di imposta e cumulabilità
In vigore dal 26 ago 1998
1. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, può essere concesso ai soggetti di cui all', comma 1, lettere, a), b), c) e d) un credito di imposta pari a:
a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per oggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero o di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.
2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 può essere concesso ai soggetti di cui all', comma 1, un credito di imposta pari al:
a) 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, E.N.E.A, A.S.I., fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
b) 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a condizione che il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle borse sia concordato tra l'università e uno dei soggetti di cui all', comma 1, previa specifica e formale intesa tra le parti.
3. Se il soggetto di cui all', comma 1, usufruisce, a partire dal 1 gennaio 1998, dei contributi previsti dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché del credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1, ove relative all'assunzione della stessa unità di personale, sono ridotte del 50 per cento e le misure delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le stesse finalità da normative nazionali o comunitarie.
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