Art. 2
Soggetti beneficiari
In vigore dal 26 ago 1998
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all', comma 1:
a) le piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213/4 del 23 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni;
b) le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
d) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell' della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera c);
e) le altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nelle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), limitatamente alle agevolazioni di cui all', comma 1, lettere b) e c).
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06: settori disciplinati dal Trattato CECA, costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca.
Storico versioni
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