Capo II

Art. 8

In vigore dal 25 ago 1998
1. Il comitato per i problemi dello spettacolo è organo consultivo dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e svolge i seguenti compiti: a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore; b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo. 2. Il comitato per i problemi dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui esso è suddiviso. 3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti: a) espressione dell'avviso in ordine agli schemi di regolamenti governativi, previsti dall', comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; b) attività consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che, per la propria generalità ed interdisciplinarietà, richieda un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo; c) svolgimento di attività consultiva espressamente sollecitata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo; d) compiti espressamente affidati dalla legge al comitato per i problemi dello spettacolo nonché ogni altro compito già attribuito al Consiglio nazionale dello spettacolo, e attribuito al comitato dall' del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
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