Capo I

Art. 7

In vigore dal 25 ago 1998
1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del presente regolamento. 2. Per i fini di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dello spettacolo invita le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, previa individuazione di quelle tra esse maggiormente rappresentative, ad effettuare le designazioni di competenza, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del relativo invito. 3. Il comitato per i problemi dello spettacolo e le singole sezioni operano con la maggioranza dei componenti oggetto di designazione, anche se, decorso il termine di cui al comma 2, non siano pervenute tutte le designazioni previste.
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