Capo II

Art. 10

In vigore dal 25 ago 1998
1. Le sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. 2. Ciascuna sezione, per il settore di propria competenza, svolge i seguenti compiti: a) espressione del proprio avviso al comitato in composizione plenaria in ordine agli schemi dei regolamenti di cui al comma 3, lettera a), dell', ai fini dell'attività del comitato medesimo; b) attività consultiva, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell', relativa a problemi inerenti esclusivamente al settore di competenza; c) attività consultiva settoriale espressamente sollecitata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
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