Capo III

Art. 14

In vigore dal 25 ago 1998
1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno cinque componenti della commissione medesima. 2. I pareri della commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario.
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