Capo III

Art. 16

In vigore dal 25 ago 1998
1. I componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo, nell'ambito dell'attività direttamente connessa con le funzioni istituzionali, possono essere autorizzati, nei limiti delle disposizioni vigenti, a svolgere missioni di servizio nel territorio nazionale, per necessità di verifica della qualità artistica delle attività dei soggetti richiedenti contributi al Dipartimento dello spettacolo. L'autorizzazione è concessa dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nei limiti dello stanziamento previsto sul relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 giugno 1998 Il Ministro: Veltroni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 341
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo