Capo III
Art. 16
In vigore dal 25 ago 1998
1. I componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo, nell'ambito dell'attività direttamente connessa con le funzioni istituzionali, possono essere autorizzati, nei limiti delle disposizioni vigenti, a svolgere missioni di servizio nel territorio nazionale, per necessità di verifica della qualità artistica delle attività dei soggetti richiedenti contributi al Dipartimento dello spettacolo. L'autorizzazione è concessa dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nei limiti dello stanziamento previsto sul relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 giugno 1998
Il Ministro: Veltroni Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 341
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-16