Capo II

Art. 11

In vigore dal 25 ago 1998
1. Le riunioni delle sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo o, per sua delega relativa a singole sedute, da un dirigente del medesimo dipartimento. 2. Per le modalità di convocazione delle sedute, nonché per la validità delle medesime e degli atti assunti, si applicano le disposizioni di cui all', commi da 2 a 6, salvo il potere di convocazione che è attribuito al capo del Dipartimento dello spettacolo. 3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della sezione del comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo