Capo II
Art. 11
In vigore dal 25 ago 1998
1. Le riunioni delle sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo o, per sua delega relativa a singole sedute, da un dirigente del medesimo dipartimento.
2. Per le modalità di convocazione delle sedute, nonché per la validità delle medesime e degli atti assunti, si applicano le disposizioni di cui all', commi da 2 a 6, salvo il potere di convocazione che è attribuito al capo del Dipartimento dello spettacolo.
3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della sezione del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-11