Capo II
Art. 9
In vigore dal 25 ago 1998
1. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente che, per singole sedute, può delegarne la presidenza al capo del Dipartimento dello spettacolo.
2. La convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo è effettuata dall'Autorità di Governo competente o, per sua delega, dal capo del Dipartimento dello spettacolo. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed è inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata.
3. La convocazione di cui al comma 2 è altresì inviata al capo del settore legislativo dello spettacolo, il quale può partecipare alle sedute del comitato, con compiti di consulenza tecnicogiuridica e senza diritto di voto.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti del comitato, presso gli uffici del Dipartimento dello spettacolo, almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'autorità di Governo competente per lo spettacolo può disporre l'invio della documentazione al domicilio dei componenti del comitato.
5. Le riunioni del comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, che sono tenuti al segreto in ordine a quanto discusso e deliberato. Gli atti del comitato sono validamente assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.
6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente individuato dal capo del Dipartimento dello spettacolo tra il personale del dipartimento, con qualifica non inferiore alla settima.
7. Il verbale è approvato nella successiva seduta del comitato.
Storico versioni
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