Capo I
Art. 4
In vigore dal 25 ago 1998
1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per il teatro sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:
a) un rappresentante dell'associazione tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica;
b) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti privati operanti nell'ambito della stabilità teatrale;
c) un rappresentante delle associazioni delle compagnie teatrali;
d) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale;
e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;
f) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro;
g) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo nel campo del teatro;
h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici teatrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-4