Capo I
Art. 3
In vigore dal 25 ago 1998
1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la danza sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:
a) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;
b) un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa dei soggetti che operano nella produzione di attività di danza;
c) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni liricosinfoniche, individuato tra le fondazioni che siano dotate di un proprio stabile corpo di ballo;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo nel campo della danza;
e) un rappresentante delle associazioni sindacali degli artisti e coreografi nel campo della danza;
f) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici di danza.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-3