Art. 6

Fruizione dell'agevolazione

In vigore dal 31 lug 1998
1. L'agevolazione concessa è utilizzata, anche antecedentemente ai controlli di cui all', per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione concessa. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 1996), intendendosi la comunicazione di cui all' del presente regolamento equiparata, quanto agli effetti, all'atto di liquidazione previsto dal predetto decreto. 2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 non costituisce corrispettivo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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