Art. 7
Controlli e revoche
In vigore dal 31 lug 1998
1. Il concessionario, successivamente alla concessione delle agevolazioni, accerta la sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni sulla base della dichiarazionedomanda dell'impresa beneficiaria e della documentazione allegata, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'eventuale esito negativo dei predetti accertamenti è comunicato all'impresa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del comma 3, qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell'impresa.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre in qualsiasi momento ispezioni a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. La convenzione di cui all' prevede che, qualora risulti la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni non comunicata al Ministero entro il termine di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di cui al comma 1, il concessionario sia tenuto al pagamento di una penale la cui misura è definita nel bando di gara per la convenzione stessa in relazione all'entità degli importi indebitamente fruiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Nei casi di revoca delle agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite, a seguito di revoca, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le informazioni sull'attività di cui al presente regolamento che il concessionario, in forma sintetica, deve trasmettere anche ai fini di monitoraggio all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 1998
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato Bersani
Il Ministro delle finanze
Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 169
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-03-27;235#art-7