Art. 2
Attività e costi ammissibili
In vigore dal 31 lug 1998
1. In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo, le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse per le attività di ricerca industriale e di sviluppo, purchè non commissionate da terzi, rivolte rispettivamente:
a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;
b) alla concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera a), mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
2. Sono ammessi alle agevolazioni i seguenti costi, sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazionedomanda di cui all', comma 1, e imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile:
a) costi per il personale impiegato;
b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze.
3. Sono altresì ammessi alle agevolazioni gli oneri per le spese generali quantificati forfettariamente nella misura del 40 per cento del costo del personale di cui alla lettera a) del comma 2.
4. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I costi di cui alle predette lettere b) e c) sono altresì ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1997, anche tramite leasing, ed effettivamente utilizzati per le attività di cui al comma 1 nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazionedomanda di cui al successivo , comma 1.
5. I beni e i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 s'intendono acquisiti qualora:
a) per i beni di cui alla lettera b), il relativo costo sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di leasing, e i beni siano stati consegnati ed installati presso l'impresa richiedente l'agevolazione;
b) per i servizi di cui alla lettera c), le prestazioni oggetto della consulenza siano state fatturate ed ultimate.
6. Qualora i beni acquisiti siano alienati successivamente all'avvenuto utilizzo degli stessi per le attività di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria conserva con le modalità di cui all', comma 2, e per il periodo ivi previsto la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto.
7. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazionedomanda di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-03-27;235#art-2