Art. 1

Imprese beneficiarie

In vigore dal 31 lug 1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 12 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare, l'articolo 9, comma 3, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'articolo 13, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, nonché, al comma 4, la potestà regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine alle relative modalità di attuazione; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 luglio 1996, n. C 213/4; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 900107 del 10 marzo 1998); Adotta il seguente regolamento: . Imprese beneficiarie 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato ulteriormente dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse in favore delle imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazionedomanda di cui all', comma 1, del presente regolamento, risultino iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria". 2. Ai fini della determinazione della misura di aiuto concedibile, è definita piccola e media impresa quella che risponde ai requisiti fissati, sulla base della disciplina dell'Unione europea per gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che alla data di sottoscrizione della dichiarazionedomanda di cui all', comma 1, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-03-27;235#art-1

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