Art. 5
Procedure per la concessione delle agevolazioni
In vigore dal 31 lug 1998
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni l'impresa interessata trasmette al concessionario per il successivo inoltro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) una dichiarazionedomanda sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza del collegio sindacale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti od a quello dei ragionieri e periti commerciali od a quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e le attività di cui all', comma 1, svolte nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazionedomanda, con indicazione dei relativi obiettivi e dei costi sostenuti da assumere per il calcolo dell'agevolazione spettante ai sensi dell', commi 2 e 3, e dell', comma 2;
b) una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle attività indicate nella dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma e la loro congruità, nonché la conformità delle attività svolte e dei costi sostenuti a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto definisce le informazioni e le documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazionedomanda, ivi incluse quelle che le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare in azienda, ai fini dell'attività ispettiva per cinque esercizi successivi a quello della dichiarazionedomanda, individuando altresì il concessionario responsabile delle attività istruttorie. Con lo stesso decreto è fissata la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazionedomanda e lo schema da utilizzare obbligatoriamente per l'accesso alle agevolazioni.
3. Il concessionario provvede a:
a) accertare la completezza e la regolarità formale delle dichiarazionidomande presentate;
b) acquisire, ove prevista, la certificazione antimafia;
c) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei soggetti ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni e delle risorse disponibili.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle informazioni trasmesse dal concessionario, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e fatti salvi, in ogni caso, i maggiori termini connessi all'acquisizione della certificazione antimafia, comunica al richiedente il riconoscimento del diritto al beneficio.
5. Qualora sulla base delle indicazioni trasmesse dal concessionario la dichiarazionedomanda sia carente di uno degli elementi previsti dal decreto di cui al comma 2 ovvero non rispondente allo schema allegato allo stesso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'impresa, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazionedomanda e comunque rispettando l'ordine di presentazione delle dichiarazionidomande, l'eventuale diniego dell'agevolazione ovvero, ove possibile, l'invito a sanare la dichiarazionedomanda risultata incompleta o inesatta; in tal caso, è assunta come data di presentazione quella in cui l'istanza stessa viene regolarizzata.
6. Contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la chiusura del termine di presentazione della dichiarazione tramite apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le dichiarazioni eventualmente inoltrate successivamente alla data indicata dal predetto decreto sono restituite al richiedente.
7. Qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti alla concessione delle agevolazioni secondo gli importi spettanti in favore dell'ultima impresa ammissibile l'agevolazione è disposta proquota fino ad esaurimento delle predette risorse residue tra le domande aventi stessa data di presentazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-03-27;235#art-5