Art. 4

Convenzione per la gestione degli interventi

In vigore dal 31 lug 1998
1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla concessione delle agevolazioni, nonché i successivi adempimenti per il controllo di cui all', comma 1, sono affidati ad una società od ente prescelto, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnicoorganizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il soggetto prescelto con le modalità di cui al comma 1, di seguito denominato "concessionario", sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti, i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-03-27;235#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo