Art. 3

Misura dell'agevolazione

In vigore dal 31 lug 1998
1. In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per le attività di ricerca e sviluppo, la misura dell'agevolazione è determinata in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonché dell'ubicazione delle unità locali presso le quali vengono condotte le attività di cui all', comma 1, sulla base delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi sostenuti secondo i criteri di ammissibilità di cui all', commi 2, 3 e 4: a) per le piccole imprese, 30 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato di Roma; 25 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma; 20 per cento nelle restanti aree; b) per le medie imprese, 25 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato di Roma; 20 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma; 15 per cento nelle restanti aree; c) per le grandi imprese, 20 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato di Roma; 15 per cento nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma; 10 per cento nelle restanti aree. 2. A decorrere dalle dichiarazionidomande riferite al terzo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, è altresì riconosciuta, in aggiunta alle misure agevolative di cui al comma 1, un'agevolazione, pari al 20 per cento delle aliquote percentuali di cui al medesimo comma 1, commisurata agli incrementi dei costi di cui all', comma 2, rispetto alla media degli analoghi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico, nei medesimi esercizi, secondo quanto previsto dal citato , comma 2. Ai fini del presente comma le imprese di cui all', comma 7, presentano, con riferimento agli esercizi per i quali non sia stata presentata la dichiarazionedomanda, apposita certificazione sottoscritta da un revisore o professionista tra quelli indicati al comma 1, lettera a), dell', attestante i costi sostenuti nei predetti esercizi. 3. Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 4. Le agevolazioni concesse ad una singola impresa non possono superare lo 0,5 per cento dello stanziamento disponibile in ciascun esercizio, fermi restando, in ogni caso, i limiti previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo. La concessione delle agevolazioni alle imprese appartenenti ai settori per i quali esistono particolari limitazioni da parte dell'Unione europea è subordinata all'acquisizione del parere positivo della Commissione delle Comunità europee, cui vengono notificate le istanze ai sensi dei correnti obblighi comunitari.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-03-27;235#art-3

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