Art. 3

Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione

In vigore dal 30 apr 1998
Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione 1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente , l'amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi ed impianti, in adeguate condizioni d'uso. 2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti: a) il minuto mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati; b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso; c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi per il personale in addestramento di formazione e per i finanzieri ausiliari. 3. Possono, altresì, essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psicofisico. 4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi sono determinati con criteri di funzionalità ed economicità e sono riportati in apposite schede da redigere per ciascun organismo e da allegare alla relativa determinazione di costituzione.
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Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione (Art. 3 Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.) — Testo vigente | Portale Normativo