Art. 6

Norma finale

In vigore dal 30 apr 1998
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 173
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Norma finale (Art. 6 Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.) — Testo vigente | Portale Normativo