Art. 1
Finalità degli interventi di protezione sociale
In vigore dal 30 apr 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha, all'articolo 24 espressamente riservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti e organismi appositamente istituiti in favore di appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato, al preventivo assenso del Ministro della difesa, la costituzione di associazioni o circoli per militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;
Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale all' disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, sale convegno e mense, soggiorni marini e montani, foresterie, spacci militari per ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri, allievi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che approva il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso, le mense obbligatorie di servizio delle Forze di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, che all'articolo 16 regolamenta le attività culturali e ricreative a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione del comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all', disciplina l'indirizzo politicoamministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all', che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore, tra gli altri, degli appartenenti alla Guardia di finanza e loro familiari;
Visto in particolare il comma 3 del citato che prevede che per assicurare gli interventi di protezione sociale sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari e che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina della gestione fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-185/UCL del 15 gennaio 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
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Finalità degli interventi di protezione sociale
1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale della Guardia di finanza allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psicofisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale degli appartenenti al Corpo e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna.
2. A tal fine è consentito al personale militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza e a quello in congedo, nonché ai familiari del personale stesso, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari, in località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità.
Storico versioni
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