Art. 2

Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

In vigore dal 30 apr 1998
Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale 1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente sono esercitati da organismi all'uopo costituiti e sono classificati in: a) sale convegno per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi: hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza operativa, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative, sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) circoli ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e finanzieri: hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) soggiorni marini e montani: hanno la finalità di consentire al personale di trascorrere periodi di riposo e di recupero psicofisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici che promuovono iniziative a favore del personale della Guardia di finanza; d) mense non obbligatorie di servizio per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e finanzieri: hanno la finalità di consentire al personale, anche al di fuori delle situazioni operative ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge, di avvalersi del servizio di ristorazione all'uopo predisposto dall'amministrazione in un contesto di affiatamento e cameratismo. 2. Qualora esigenze di funzionalità o di economicità della gestione lo richiedano, gli organismi di cui al comma 1 possono essere costituiti in forma unificata per più categorie di personale. 3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero ad enti o terzi. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale. 4. La stessa procedura della gestione diretta può essere attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale. 5. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al presente articolo è determinata dal comandante generale della Guardia di finanza.
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