Art. 4
Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'amministrazione
In vigore dal 30 apr 1998
Norme d'uso dei materiali
costituenti apporti dell'amministrazione
1. I materiali conferiti dall'amministrazione agli organismi di cui al precedente continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario dei materiali degli enti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.
2. La gestione è svolta secondo le norme contenute nel titolo XVI del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, e relative direttive amministrativocontabili emanate dal comando generale.
3. Ciascun organismo è dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.
4. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.
5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.
6. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento, di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna del materiale dovrà risultare da apposito verbale.
Storico versioni
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