Art. 5
Ammissione del personale
In vigore dal 30 apr 1998
1. Alle attività degli organismi di cui all' ha titolo a partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza nonché il personale militare cessato dal servizio e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.
2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale che non abbia contratto nuove nozze e gli orfani minorenni del personale stesso.
3. In relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività, possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo, persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attività di impegno civile o professionale di interesse per la Guardia di finanza, con le modalità stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-02-25;96#art-5