Art. 3 · Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione

Art. 3

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Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione

In vigore dal 30 apr 1998
Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione 1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente , l'amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi ed impianti, in adeguate condizioni d'uso. 2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti: a) il minuto mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati; b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso; c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi per il personale in addestramento di formazione e per i finanzieri ausiliari. 3. Possono, altresì, essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psicofisico. 4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi sono determinati con criteri di funzionalità ed economicità e sono riportati in apposite schede da redigere per ciascun organismo e da allegare alla relativa determinazione di costituzione.
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