Art. 5
In vigore dal 12 mag 2000
1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo.
2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto gestore del fondo, può disporre la decadenza dal finanziamento o dal contributo nei seguenti casi:
a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione;
b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del beneficio la sala non è divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per la sua destinazione;
c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento o del contributo.
3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 dicembre 1997
Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1998.
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 138
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-5