Art. 1

In vigore dal 12 mag 2000
IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport"; Visto l' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale è stato istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, nell'ambito del fondo di intervento di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo; Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla definizione dei criteri per l'erogazione del finanziamento; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. P.689/PCM/GA61/1/2 del 13 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale, progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attività teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attività teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi ". 2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento è fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000 milioni. 3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-1

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