Art. 4 bis

In vigore dal 12 mag 2000
1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilità del conto speciale è utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in: a) mutui concessi, per le finalità di cui all', comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalità richiamate nella lettera a). 2. L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 è fissato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Con il medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione.
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