Art. 4 quater
In vigore dal 12 mag 2000
1. Il contributo di cui all' è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo.
2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento, che sono responsabili della loro esattezza.
5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-4-quater