Art. 2
In vigore dal 12 mag 2000
1. Sono ammissibili le sole istanze che:
a) hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari stabilmente e con carattere di continuità ancorchè non esclusivamente, destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali, o comunque dal vivo;
b) si riferiscono a progetti approvati in forma esecutiva, ai sensi della vigente disciplina in materia di lavori pubblici, se presentati da enti pubblici territoriali, ovvero a progetti che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta, pareri, ed ogni altro atto di assenso previsto dalla legge al fine della loro concreta realizzazione;
c) si riferiscono a progetti che prevedono la loro esecuzione in un unico lotto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-2