Art. 4 ter
In vigore dal 12 mag 2000
1. L'istanza ai fini del contributo di cui all' è presentata nei termini e con le modalità di cui all', unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze è attuato nel rispetto delle priorità di cui all', comma 2.
2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento può essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del contributo di cui all', entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-4-ter