Art. 4
In vigore dal 12 mag 2000
1. Il finanziamento, della durata massima di cinque anni, è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del Capo del Dipartimento dello spettacolo.
2. A tal fine, gli interventi sono programmati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande complete della documentazione prescritta, nel rispetto del seguente ordine di priorità:
a) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
a-bis) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni;
b) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali;
c) interventi in immobili soggetti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
d) interventi in altri immobili diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere.
3. L'erogazione del finanziamento è disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui è stata disposta l'erogazione.
4. Il soggetto gestore del fondo può condizionare l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiario di idonee garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione della somma da erogare.
5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare comunicazione di ciascuna effettiva erogazione al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Per quanto non disposto del presente articolo, alla erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione delle somme di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, compatibilmente con la natura e la destinazione del finanziamento medesimo, con il disposto dell' del decreto -legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-4